Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26.04.2020
nella giornata di ieri, è stato emanato l’ultimo DPCM, il quale sostituisce il precedente del 10 Aprile 2020. Le norme approvate entreranno in vigore dal 04 Maggio fino al prossimo 17 Maggio (ad eccezione dei commi 7 e 9 dell’articolo 2 che si applicano dal 27 Aprile, cumulativamente alle disposizione del citato DPCM 10 Aprile 2020).
Il documento è composto da 70 pagine compresi gli allegati, entra nello specifico allegando anche i “Protocolli condivisi di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19” per la sicurezza negli ambiente lavoro sia per le aziende in genere (allegato 6) sia per cantieri edili (allegato 7).
le principali novità sono:
GENERALI:
Per gli spostamenti e la vita comune:
- all’interno della regione ci si sposta per Lavoro, Salute, Necessità e Visite ai familiari,
- fuori regione ci si sposta per Lavoro, Salute, Estrema Urgenza, Rientro presso la residenza,
- permane il divieto di assembramenti sia in luoghi pubblici sia in luoghi privati,
- parchi pubblici e giardini aperti e fruibili (se Sindaco lo conferma),
- attività sportiva privata (correre) è concesso senza limiti,
- attività motoria privata (passeggiate) sono concesso senza limiti,
- attività motoria in gruppo sono concesse ma con distanza interpersonale di 2 m,
- cerimonie funebri concesse: massimo 15 persone con obbligo di indossare le mascherine,
- rimangono vietati assembramenti anche privati come cene fra più famiglie,
- è fortemente raccomandato in tutti i contesti con contatto stretto l’utilizzo di mascherine (soprattutto ambienti confinati aperti al pubblico inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza),
- a tale scopo possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscono comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguata che permettano di coprire dal mento al naso. L’utilizzo della mascherina di comunità si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l’igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie.
- non sono soggetti all’obbligo di indossare le mascherine i bambini al di sotto dei sei anni ed i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.
Cosa si può fare in questa settimana dal 27 al 30 Aprile (in attesa delle riaperture a scaglioni dal 04 Maggio in poi):
E’ possibile andare in azienda o in cantiere con l’autocertificazione per motivi lavorativi strettamente necessari ad organizzare gli ambienti lavoro ai fini di realizzare tutte le misure anti-contagio come:
- acquistare o ritirare, se consegnati in sito, i Dispositivi di Protezione Individuale
- organizzare gli spazi di lavoro sfruttando il più possibile le aree, anche ad oggi non utilizzate o utilizzabili come le sale riunioni, per distanziare il più possibile le postazioni di lavoro
- installare dispenser per il lavaggio mani, installare i dispositivi di protezione collettivi, appendere le informative per la sicurezza, etc.
- tutte le operazioni di pulizia e sanificazione.
*con la frase “possono svolgere tutte le attività propedeutiche alla riapertura”, contenuta all’interno del decreto, al di là delle misure anti-contagio, naturalmente il decreto non intende nessuna fase meramente “produttiva” (tipo avviamento macchine o montaggio ponteggi) ma rientrano le sole attività di pulizia ed approvvigionamento delle macchine, attività di immagazzinamento per commesse lavorative, riorganizzazione uffici amministrativi e produttivi in genere come archiviazione PC e scaffali, etc.
Riaperture del 4 Maggio:
- riapre il settore della manifattura in genere
- riapre il settore dell’edilizia
- tutto il commercio all’ingrosso funzionale a manifattura ed edilizia
- allenamenti sportivi individuali
- resta consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico – sanitarie
- si può effettuare la ristorazione d’asporto a condizione che vengano rispettati gli orari di consegna e la distanza interpersonale, al fine sempre di evitare gli assembramenti. Rimane quindi vietata la consumazione sia interna che esterna ai locali commerciali che si devono limitare a consegnare gli alimenti e bevande ordinati (sempre nel rispetto delle norme igienico – sanitarie).
Un dettaglio del decreto:
- è consentita la vendita di cibo da asporto da parte degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e da parte delle attività anche artigianali quali a titolo esemplificativo: rosticcerie, friggitorie, gelaterie, pasticcerie, pizzerie al taglio con esclusione degli esercizi e delle attività localizzati in aree o spazi pubblici in cui è vietato e/o interdetto l’accesso.
- Non ci rientrano quindi i classici bar che non posseggono l’autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande.
- La vendita per asporto sarà effettuata esclusivamente previa ordinazione on-line o telefonica, garantendo che gli ingressi per il ritiro dei prodotti ordinati avvengano per appuntamenti, dilazionati nel tempo, allo scopo di evitare assembramenti all’esterno e consentendo nel locale la presenza di un cliente alla volta, assicurando che permanga il tempo strettamente necessario alla consegna e al pagamento della merce e nel rispetto delle misure di cui all’Allegato 5 del DPCM 10 Aprile 2020.
- Allo stesso modo è consentito l’asporto in quegli esercizi di ristorazione per i quali sia prevista l’ordinazione e la consegna al cliente direttamente dal veicolo.
- Resta sospesa per gli esercizi di cui al punto 1 e 3 ogni forma di consumo sul posto.
Possibili riaperture del 18 Maggio (con nuovo Decreto):
– commercio al dettaglio
– musei
– mostre
– biblioteche
– allenamenti sportivi a squadre.
Possibili riaperture dell’01 Giugno (con nuovo Decreto):
– bar e ristoranti
– servizi alla persona (parrucchieri, centri estetici, massaggi ed affini).
AMBIENTI DI LAVORO
Particolare attenzione alla informazione dei lavoratori e al materiale informativo (da appendere).
Il rientro da malattia di persona positiva può essere accettato previa comunicazione dello stesso di certificato medico che attesti la negatività al tampone rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza (non è più sufficiente il certificato del medico curante e/o una comunicazione telefonica).
Vigilare che le aziende terze rispettino le misure anti-contagio COVID-19.
Esclusivamente nelle aree geografiche a maggior pandemia o nelle aziende in cui si sono registrati casi, effettivi o sospetti (persone sintomatiche), di malattia da COVID-19, è obbligatorio prima della riapertura la sanificazione di tutti gli ambienti lavoro nel rispetto della Circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22.02.20.
Gli addetti per i quali è necessaria una formazione specifica (macchine operatrici, muletti, ponteggi, gestione emergenza, primo soccorso, etc.) possono continuare secondo lo specifico incarico anche se non hanno completato l’iter formativo ed anche se non hanno effettuato il relativo aggiornamento.
Alla ripresa dell’attività è opportuno che il medico competente sia coinvolto soprattutto per le identificazione dei soggetti con particolare situazione di fragilità o comunque dei soggetti fragili anche in relazione all’età.
Alla ripresa dell’attività da malattia, per l’adeguato reinserimento di casi effettivi o sospetti da COVID-19, come già anticipato nella mia relativa informativa, deve essere coinvolto il medico competente che deciderà come operare anche tramite visita medica (obbligatoria per i casi effettivi da COVID-19 poi dotati di certificato di negatività precedentemente citato).
Aggiungiamo anche se non sono novità:
- E’ favorita la preparazione direttamente da parte dell’azienda del liquido detergente per la pulizia delle mani nel rispetto delle indicazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità – leggi qui la versione in inglese – versione tradotta in italiano.
- Esclusivamente in caso di difficoltà di approvvigionamento ed unicamente come misura di anti-contagio COVID-19, possono essere utilizzate mascherine non marcate CE ma che la cui tipologia sia certificata secondo le indicazioni dell’Autorità Sanitaria).
Riepilogo
- DPCM – testo del decreto;
- Allegato 1 – commercio al dettaglio;
- Allegato 2 – servizi per la persona;
- Allegato 3 – codici ATECO;
- Allegato 4 – misure igienico-sanitarie;
- Allegato 5 – misure per gli esercizi commerciali;
- Allegato 6 – protocollo condiviso per la sicurezza negli ambienti di lavoro;
- Allegato 7 – protocollo condiviso per la sicurezza nei cantieri edili;
- Allegato 8 – protocollo condiviso per la sicurezza nel trasporto e logistica;
- Allegato 9 – linee guida per gli utenti del trasporto pubblico;
- Allegato 10 – organigramma fasi lockdown;
Articolo a cura di Yari Dal Piaz, geometra e Andrea Sabbatini, perito industriale